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Il Tar dà ragione all’eolico sugli oneri di sbilanciamento: “Impossibile prevedere la produzione”

where Milano when Mar, 02/07/2013 who roberto

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso contro l’Autorità in merito alla delibera 281, che equiparava le fonti tradizionali a quelle non programmabili

Il Tar di Milano ha accolto il ricorso di Anev e altre aziende annullando la delibera Aeeg 281 del 05 luglio 2012, Il provvedimento ridefiniva l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, al fine di promuovere una maggiore responsabilizzazione dei produttori ed evitare che i connessi costi continuassero a gravare sui soli consumatori di energia elettrica.
Per il Tar, però, applicare una regolamentazione che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento è fortemente discriminatorio, essendo fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento prodotto.
In questo modo, dice il Tar, l'Autorità introduce surrettiziamente “una forma di penalizzazione che è in contrasto con il favore riconosciuto dall'ordinamento alla produzione da fonte rinnovabile non programmabile, qual è l'eolico”.

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