Efficienza energetica, ecco perché l'Unione europea spiega i passi oscuri della direttiva
Nel mirino della Commissione europea il recepimento degli articoli 8, 9 e 10 sull'obbligo di risparmio energetico
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea la raccomandazione (UE) 2024/1590 della Commissione europea che fornisce una serie di orientamenti interpretativi di alcuni articoli (8, 9 e 10 e dell'allegato V) della direttiva 2023/1791 sull’efficienza energetica, entrata in vigore nell’ottobre scorso.
Che cosa dicono le raccomandazioni
Gli orientamenti vertono in particolare sui nuovi elementi della direttiva e integrano in tal modo l'allegato della raccomandazione (UE) 2019/1658, che rimane d'applicazione. L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE. Gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva sono strettamente interconnessi, in quanto il volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell'uso finale, di cui all'articolo 8, deve essere ottenuto dagli Stati membri istituendo regimi obbligatori di efficienza energetica a norma dell'articolo 9, attuando misure politiche alternative a norma dell'articolo 10, o tramite entrambe le opzioni.
Che cosa prevede la nuova direttiva
La nuova direttiva ha innalzato l'obbligo di risparmio energetico, stabilendo che gli Stati membri garantiranno collettivamente una riduzione del consumo di energia finale di almeno l'11,7% nel 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò si traduce in un limite massimo al consumo di energia finale dell'UE pari a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 993 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per il consumo primario. Gli Stati membri devono mettere in vigore entro l'11 ottobre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono gli articoli 8, 9 e 10 che oggi vengono ulteriormente chiariti.