Glifosate. Sentenza della Corte Ue: valide le norme per immetterlo sul mercato
La causa era stata sollevata in Francia da attivisti ambientalisti, processati per avere danneggiato un carico di diserbante
Il regolamento europeo per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, come il diserbante glifosate, è valido e non sussiste alcun elemento in grado d'inficiare tale validità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con una sentenza pronunciata su una causa sollevata dal Tribunale penale di Foix, in Francia, che vede coinvolti vari attivisti ambientalisti accusati di aver danneggiato bidoni di diserbante contenente glifosate e imputati per degrado o deterioramento di bene altrui. Considerando che l’invalidità del regolamento sui prodotti fitosanitari potrebbe neutralizzare l’elemento giuridico del reato contestato agli imputati, il Tribunale penale francese aveva interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di tale regolamento con il principio di precauzione.
La correttezza della norma Ue
Secondo la Corte, non sono viziate da un errore manifesto di valutazione le scelte operate dal legislatore dell’Unione in merito agli obblighi relativi all’individuazione delle sostanze attive che rientrano nella composizione del prodotto fitosanitario oggetto della domanda di autorizzazione.
Esaminati anche gli effetti cumulativi
Inoltre, le procedure di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute nel prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di quel prodotto. La Corte dichiara quindi che “il regime istituito dal legislatore dell’Unione per garantire l’accesso del pubblico agli elementi dei fascicoli di domanda rilevanti ai fini di valutare i rischi derivanti dall’uso di un prodotto fitosanitario non è viziato da un errore manifesto di valutazione”.
Infine, la Corte ricorda che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se è dimostrato che non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana e che tale prova dev’essere fornita dal richiedente. Quindi, “non si può ritenere che un prodotto fitosanitario rispetti tale condizione qualora presenti una forma di cancerogenicità o di tossicità a lungo termine”.
Le conoscenze attuali
La Corte dichiara che spetta quindi alle autorità competenti, allorché esaminano la domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, verificare che gli elementi forniti dal richiedente, tra i quali si collocano al primo posto i test, le analisi e gli studi relativi al prodotto, siano sufficienti a escludere, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il rischio che tale prodotto presenti una cancerogenicità o una tossicità di tal genere.