Rifiutologia. Consiglio di Stato: le Regioni non s’impiccino di end of waste
Sentenza dei giudici sulla competenza della definizione di rifiuto. A rischio Aia e Via regionali basate sui criteri europei
È stata pubblicata la sentenza n. 1129/2018, con la quale la IV sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza del Tar Veneto n. 1422/2016, ha affermato in via di principio che spetta allo Stato e non alle Regioni il potere di individuare le ulteriori tipologie di materiale da non considerare più come rifiuti, in quanto riciclabili.
Si tratta del principio europeo dell’”end of waste”, su cui si basano innumerevoli provvedimenti adottati dalle Regioni o dalle Province.
In altre parole è il ministero dell'Ambiente e non le Regioni a poter dire che cosa non è più "rifiuto" e diventa prodotto riciclato.
Il caso ha riguardato un'impresa, Contarina Spa, che era già stata autorizzata a un’attività sperimentale per il trattamento e il recupero dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici, per un periodo di due anni.
L’impianto Contarina a Spresiano - Il sistema si basa su di una tecnologia che trae plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare come materie prime seconde. I prodotti conferiti presso l'impianto di Spresiano vengono stoccati e poi trasferiti su nastri trasportatori nell’autoclave, che con la forza del vapore li apre, sterilizza e asciuga. A questo punto vengono lacerati e le loro componenti riciclabili separate con un sistema meccanico: da una parte la plastica (riutilizzabile nei principali processi della lavorazione della plastica), dall'altra la cellulosa (utilizzabile per prodotti assorbenti per animali domestici, carte di elevata qualità, prodotti tessili come viscosa e rayon, materiali refrattari).
Il no del Veneto - La Giunta regionale del Veneto ha respinto la richiesta di qualificare le attività svolte nel proprio impianto industriale come attività di recupero "R3", poiché per tali materiali la normativa comunitaria al momento non lo prevede, e li ha classificati come “R13”.
Il Tar di Venezia - Il Tar di Venezia aveva accolto il ricorso dell'impresa e conseguentemente annullato il diniego, ritenendo che in mancanza di espresse previsioni comunitarie, l'amministrazione potesse valutare caso per caso.
La sentenza di Roma - Il Consiglio di Stato, invece, senza entrare nel merito tecnico della questione, alle luce della direttiva comunitaria 2008/98/CE riguardante la "cessazione della qualifica di rifiuto", ha osservato innanzitutto che la disciplina della cessazione della qualifica di "rifiuto" è riservata alla normativa comunitaria; in secondo luogo, che quest'ultima ha previsto che sia comunque possibile per gli Stati membri valutare altri casi di possibile cessazione; infine, che tale prerogativa compete allo Stato e precisamente al Ministero dell'Ambiente, che deve provvedere con propri regolamenti.