Certificazione energetica, il ministero precisa: fino ai nuovi calcoli Ape e Ace sono equivalenti
Gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009
Fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo Economico con una circolare diffusa il 7 agosto scorso.
Sui nuovi metodi di calcolo - leggiamo su Edilportale -, che saranno definiti nei prossimi decreti ministeriali, il ministero ha specificato che, in realtà, si tratta di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore. Di conseguenza i decreti suddetti abrogheranno l’attuale DPR 59/2009, aggiornando la disciplina nazionale della certificazione energetica egli edifici
Il Ministero ha quindi chiarito che resteranno valide le disposizioni normative adottate dalle Regioni. In particolare la Lombardia ha chiarito che, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali, gli attestati di certificazione energetica (ACE) già redatti possono essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, in originale o in copia conforme.
L’Emilia-Romagna, invece, ha reso noto di avere già provveduto con la Dgr 1366/2011 a sancire la sostanziale ed effettiva equivalenza tra l’Ace e l’Ape.