Autorità: rimborsi sugli oneri generali solo per alcuni casi
Il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori attiene ai soli oneri generali di sistema già versati, ma non incassati, da quei venditori con cui i distributori hanno interrotto il contratto
Non ci sono provvedimenti che puntano a spalmare gli oneri della morosità su tutti i clienti finali. Lo precisa ARERA, che parla di una particolare casistica, limitata numericamente, e riferita solo a una parte degli oneri generali di sistema previsti per legge (nella deliberazione 50/2018).
In particolare, il riconoscimento individuato dall’Autorità per i soli distributori è parziale e attiene ai soli oneri generali di sistema già da loro versati, ma non incassati, da quei venditori con cui, a fronte della inadempienza di questi ultimi, i distributori hanno interrotto il relativo contratto di trasporto di energia, sospendendo così a tali soggetti la possibilità di operare nel mercato dell’energia.
Un meccanismo, parziale e circoscritto, finalizzato a garantire il gettito degli oneri di sistema da assicurare per legge, che l’Autorità ha strutturato in tal modo per adempiere ad una serie di sentenze della giustizia amministrativa che hanno annullato le precedenti disposizioni dell’Autorità in tema. La regolazione precedente imponeva ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore delle imprese distributrici anche a copertura degli oneri generali di sistema.
Le pronunce della giustizia amministrativa sostengono - conclude ARERA - che la legge pone in capo esclusivamente ai clienti finali, e non alle imprese di vendita, ne ai percettori degli incentivi, gli oneri generali di sistema, con la conseguenza che l’Autorità non avrebbe il potere di imporre il citato sistema di garanzie alle imprese di vendita negando che il rischio di mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei clienti finali sia dei venditori.